GREEN PASS IN AZIENDA DAL 15 OTTOBRE 2021
Obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro
Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha ampliato enormemente l’ambito di applicazione del c.d. green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la recente guarigione o l’effettuazione di un tampone negativo nelle ore precedenti ai fini dell’accesso a determinate attività o servizi.
Con il nuovo decreto il sistema a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (data, ad oggi, di fine della situazione emergenziale), tutti gli addetti del settore pubblico e di quello privato potranno accedere ai rispettivi luoghi di lavoro solo mostrando di possedere un valido green pass.
Non esistono zone franche; l’obbligo viene esteso anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedano ai suddetti luoghi di lavoro per lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se per volontariato o sulla base di contratti esterni.
Obbligo generalizzato per tutti i lavoratori
L’obbligo riguarda tutti i luoghi nei quali viene svolta un’attività lavorativa: aziende, esercizi pubblici, negozi, studi professionali e anche le abitazioni private alle quali un lavoratore accede per lavorare, sia esso un lavoratore domestico o un artigiano. Riguarda tutti, indistintamente coloro che svolgono un’attività di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione. Quindi non solo lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori autonomi (con partite Iva o co.co.co.), appaltatori, consulenti, titolari di ditte individuali, formatori e persino volontari, come espressamente dispone il decreto, che fa riferimento anche a chi lavora «sulla base di contratti esterni».
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:
- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
- l’effettuazione di un test molecolare nelle 72 ore con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido nelle 48 ore con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
Gli unici soggetti esenti dall’obbligo di essere in possesso di green pass sono quelli esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da una circolare del ministero della Salute. Resta ferma la disciplina specifica già introdotta per gli operatori sanitari dal Dl 1° aprile 2021 n. 44.
Verifiche da parte delle aziende
Le aziende, piccole o grandi che siano, avranno l’onere di accertare che chiunque acceda ai propri locali per lavorare sia in possesso della certificazione verde, siano essi propri dipendenti, che prestatori esterni o autonomi. Questo per una serie di considerazioni, prima fra tutte quella che attiene alla responsabilità della sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Un’ulteriore considerazione si fonda sul riferimento che il nuovo decreto fa all’accesso come momento nel quale prioritariamente operare il controllo, legando così il controllo sul green pass alla responsabilità del soggetto al quale fa capo un determinato ambiente di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori o prestatori esterni, il decreto prevede una sorta di duplice controllo, che compete tanto all’effettivo datore di lavoro, quanto a chi ha la responsabilità del luogo di lavoro e della sua salubrità.
Verifiche da parte dei datori di lavoro “privati”
I controlli del green pass nei luoghi di lavoro, da parte dei datori di lavoro privati, valgono anche per baby sitter, colf e badanti, con procedure di verifica ancora da definire. Si tratta di una platea stimata di 2 milioni di persone fra lavoratori regolari e irregolari.
L’obbligo di possesso del certificato verde da parte dei collaboratori domestici risponde a quelle esigenze di tutela della salute particolarmente significative quando si lavora con persone fragili come anziani e bambini.
Sanzioni per la mancata verifica del green pass
Spetta al datore di lavoro, il quale dovrà definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche tramite apposita applicazione informatica, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
In caso di mancato controllo sul possesso del green pass è prevista una sanzione fra i 400 e i mille euro per il datore di lavoro, sia esso aziende, che privato.
Per il lavoratore possono vedersi comminare una sanzione da 600 a 1.500 euro in caso di accesso al posto di lavoro senza il documento.
Conseguenze per lavoratore senza il green pass
Sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari (che, invece, vengono in rilievo ove il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro pur in assenza di certificazione) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma privi di qualsivoglia trattamento retributivo sin dal primo giorno, per mancanza della certificazione e per tutte le giornate in questione.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Anche se si tratta di una sospensione (un provvedimento che il datore di lavoro dovrebbe adottare e comunicare al lavoratore interessato), l’assenza ingiustificata è semplicemente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza necessariamente comunicare alcunché al dipendente e la privazione della retribuzione è a questo punto una conseguenza automatica dell’assenza ingiustificata. E’ stata così eliminata la disposizione che poneva a carico del datore l’onere di comunicare immediatamente la sospensione al lavoratore.
Restano comunque esclusi da tali obblighi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
22/09/2021